Modello Organizzativo

 

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

 

Rif. d.lgs. 198/2006     

Rif. d.lgs. n. 36/2021 del 28 febbraio 2021      

Rif. d.lgs. n. 39/2021 del 28 febbraio 2021      

Rif. Linee Guida CONI FIGH

 

Art. 1 – Finalità

Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d’età nell’ambito della Società

Le condotte che si intende combattere si intendono consumate in qualsiasi forma, anche omissiva o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

La Società opera nel seguente contesto:

Il presente documento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché le Linee Guida adottate dalla Federazione di appartenenza, attualmente in vigore, e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della Società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

a)    promuovere il diritto di tutti i Tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;

b)    promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;

c)     rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

d)    individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla Federazione di appartenenza volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

e)    provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f)      informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g)    incentivare la partecipazione dei componenti della Società alle iniziative organizzate dalla Federazione di appartenenza nell’ambito delle politiche di Safeguarding;

h)    garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding della Società.

Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del Regolamento sono:

a)  tutti i Tesserati della Socie;

b)  tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;

c)  tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Ai fini del presente Regolamento, assumono in ogni caso rilievo le condotte tenute nell’ambito dell’attività federale e/o connesse all’attività federale compiuta dalla Società, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive proprie della Società.

I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

a)    assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;

b)    riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;

c)     prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;

d)    segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoriale ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

e)    confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove si abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

f)      far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

g)    programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;

h)    ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati;

i)      prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;

j)      spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;

k)     favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Il Modello Safeguarding adottato è costituito dal presente documento articolato nella Parte Generale e nel Codice etico e di condotta.

Fanno altresì parte integrante del Modello Safeguardind le norme di condotta e codice etico allegate al presente documento.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto delle caratteristiche specifiche della società, della sua struttura, nonché della sua natura e dimensioni.

Resta inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in base alla futura evoluzione della società.

Art. 3 – Individuazione delle condotte di abuso

È onere della Società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all’art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate.

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:

A.    “abuso psicologico”: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

B.    “abuso fisico”: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

C.    “molestia sessuale”: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

D.    “abuso sessuale”: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

E.    per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

F.    “incuria”: la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

G.   “abuso di matrice religiosa”: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

H.    “bullismo, cyberbullismo”: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

I.      “comportamenti discriminatori”: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1.

 

Art. 3 – Individuazione delle Specifiche situazioni di rischio

Tenuto conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, la società ha valutato che le principali situazioni nelle quali è esposta al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

Palestra, in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica

Attività correlate (es. utilizzo di social network).

Al fini di prevenire le situazioni di rischio, sono approvate le norme di condotta allegate.

Art. 5 – Tutela dei minori

Tutti coloro che nell’ambito della Società – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – Responsabile Safeguarding

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati, nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società  provvede a nominare entro la scadenza [così come prorogata dal CONI, con provvedimento in data 28/06/2024, alla data ultima del 31/12/2024, rispetto alla data originaria del 01/07/2024] un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (d’ora in poi anche semplicemente “Responsabile Safeguarding” o “Responsabile”) e lo comunica alla Federazione di appartenenza alla scadenza prevista.

Nelle more della nomina o nelle ipotesi di assenza anche temporanea del Responsabile Safeguarding, le funzioni proprie di tale Responsabile sono assunte ad interim dal legale rappresentante della Società.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i Tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a)    essere cittadino italiano;

b)    non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni);

c)     non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla homepage del sito internet della Società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto della Società. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Office della Federazione di appartenenza. La Società provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Il Responsabile è tenuto a:

a)    promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della Federazione di appartenenza nell’ambito della Società, nonché l’osservanza e l’aggiornamento del Modello Organizzativo, ivi compreso il Codice Etico ed ogni altro eventuale codice di condotta adottato;

b)    adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito della Società ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c)     segnalare al Safeguarding Office della Federazione di appartenenza eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d)    rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti Federazione di appartenenza;

e)    formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento del Modello Organizzativo, ivi compreso il Codice Etico ed ogni altro eventuale codice di condotta adottato, tenendo conto delle caratteristiche della Società;

f)      valutare annualmente l’adeguatezza del Modello Organizzativo, ivi compreso il Codice Etico ed ogni altro eventuale codice di condotta adottato, nell’ambito della Società, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

g)    partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla Federazione di appartenenza.

Art. 7 – Dovere di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle Linee Guida predisposte dalla Federazione di appartenenza e nel presente Regolamento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della Federazione di appartenenza, anche per il tramite del Responsabile Safeguarding nominato dalla Società.

Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile Safeguarding nominato dalla Società o direttamente con il Safeguarding Office della Federazione di appartenenza.

La Segnalazione può essere effettuata tramite e mail all’indirizzo  idecimogradoclimbsafeguarding@gmail.com, oppure mediante deposito di apposito atto scritto presso la segreteria dell’associazione.

Il Sistema di Segnalazione garantisce la riservatezza del Segnalante e della Segnalazione limitando, tra l’altro, la circolazione di tutte le informazioni relative alla Segnalazione stessa.

Sono vietate le forme di Vittimizzazione Secondaria del Segnalante, di chi lo abbia assistito o sostenuto nell’effettuare una denuncia o una Segnalazione e di chi abbia reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni.

La Segnalazione deve contenere:

· una descrizione precisa dei fatti oggetto di Segnalazione;

· l’indicazione del/i Segnalato/i quale/i persona/e responsabile/i della/e violazione/i oggetto della Segnalazione, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti;

· l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di Segnalazione;

· tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all’accertamento della fondatezza della Segnalazione.

Il processo di gestione delle Segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

1) Analisi preliminare della Segnalazione

Il Ricevente la Segnalazione deve verificare che la stessa abbia ad oggetto comportamenti lesivi dei principi di condotta dell’[Affiliata] espressi nel Modello per la Safeguarding e nel Codice Condotta per la Safeguarding.

2) Adozione di provvedimenti di risposta immediata

In caso di necessità, il Ricevente la Segnalazione, in qualunque modo acquisita (anche tramite conoscenza diretta), adotta ogni iniziativa ritenuta necessaria, anche in via d’urgenza (provvedimenti di quick – response), per:

– la prevenzione di tutte le forme di abuso, violenza e discriminazione eliminando ogni forma di pericolo;

– l’immediata cessazione delle forme di abuso in corso; e

– evitare ogni possibile reiterazione della violazione,

operando eventualmente a supporto della vittima.

Tali misure possono essere adottate anche in attesa dell’intervento degli altri organi di giustizia e a prescindere dall’effettuazione dell’istruttoria relativa alla Segnalazione.

In ogni caso, i provvedimenti di quick – response rispettano il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni e qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psicofisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

3) Istruttoria e accertamento della Segnalazione

L’obiettivo della fase di accertamento della Segnalazione è di procedere con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche per riscontrare l’avvenuta violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding, nonché la commissione delle fattispecie che in qualunque modo possano configurare una ipotesi di abuso psicologico, abuso fisico, molestie e abusi sessuali, negligenza, incuria, abuso di matrice religiosa, bullismo e cyberbullismo e qualsivoglia comportamento discriminatorio; ciò ferme restando le eventuali indagini della Procura Federale e/o degli altri organi di giustizia ordinaria. Ove la Segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell’accertamento della fondatezza o meno della Segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, i Riceventi la Segnalazione potranno interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archiviarla.

Nello svolgimento dell’istruttoria, i Riceventi hanno la facoltà di:

(i) sentire eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;

(ii) avvalersi dell’ausilio di altri soggetti interni o esterni all’Affiliata in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, a condizione che:

– il coinvolgimento di tali soggetti sia strettamente necessario per svolgere una corretta analisi della Segnalazione e per valutarne la fondatezza o meno;

– tali soggetti assumano un obbligo di riservatezza quantomeno pari a quello gravante sui Riceventi la Segnalazione;

– tali soggetti siano messi a conoscenza unicamente delle informazioni contenute nella Segnalazione che sono strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività a loro richieste;

– venga tenuta traccia scritta dei soggetti ulteriori coinvolti nel processo di analisi della Segnalazione e ne vengano documentate le attività.

In ogni caso, tutte le attività istruttorie devono essere compiute in modo tale da garantire la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni, con l’obiettivo di sanzionare celermente ogni violazione del Modello per la Safeguarding e/o del Codice di Condotta per la Safeguarding.

I Riceventi la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l’obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l’esistenza del conflitto di interesse all’organo amministrativo dell’[Affiliata] che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, degli accordi collettivi e dei CCNL applicabili, del sistema sanzionatorio nei casi in cui quest’ultimo sia applicabile e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia federali.

4) Chiusura delle operazioni di gestione della segnalazione

All’esito della chiusura delle operazioni di analisi preliminare della Segnalazione, ovvero di istruttoria e accertamento della stessa, il Ricevente, ove ritenga che vi sia stata una violazione del Modello per la Safeguarding o del Codice di Condotta per la Safeguarding, attiva il procedimento sanzionatorio.

Il Ricevente la Segnalazione e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti hanno l’obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della Segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della Segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della Segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l’esistenza del conflitto di interesse all’organo amministrativo dell’[Affiliata] che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della Segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della Segnalazione da parte dei Riceventi la stessa, così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della Segnalazione, comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle norme di legge, dei CCNL applicabili, del sistema disciplinare adottato dall’[Affiliata] e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli Organi di giustizia federali.

La società archivia la documentazione relativa alla Segnalazione con modalità atte a preservarla nel rispetto della Normativa Privacy e dei requisiti di riservatezza della Segnalazione, del Segnalante e del Segnalato.

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente Regolamento e del Codice Etico a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il presente Regolamento, oltre ad essere pubblicato sul proprio sito internet e/o affisso presso la sua sede, è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 9 – Sanzioni

Impregiudicata l’applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti Federazione di appartenenza e da ogni altra norma federale a carico dei Tesserati, la violazione delle norme previste dal presente Regolamento e/o dal Codice Etico e/o da ogni altra previsione federale poste a presidio dei rischi cui si applica la presente materia o comunque previste dal Modello Organizzativo, comporta, a carico del soggetto che vi sia obbligato ed a cui sia imputabile la condotta, l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a)    Richiamo verbale per le violazioni lievi;

b)    Richiamo scritto per le violazioni di natura più grave rispetto alle lievi, ma non rientranti nei casi previsti dalle lettere d) o e);

c)     Multa da euro 100 a euro 10.000, eventualmente compensabili con corrispondenti crediti che la persona cui sia imputabile la condotta contestata abbia nei confronti della Società, nel caso di almeno tre Richiami scritti ed applicabile già dal terzo Richiamo compreso;

d)    Sospensione da un giorno a un anno per le violazioni che hanno impatti di natura fisica o psichica o morale e che non rientrano nelle previsioni di cui alle lettere a) o b) e per le quali, pur provocando danno alla persona, questo non sia grave;

e)    Risoluzione in tronco del rapporto per le violazioni che hanno impatti di natura fisica o psichica o morale e che provocano danno grave alla persona, nonché per le violazioni, per cui sia prevista la Sospensione come da lettera d), che risultino reiterate nel numero di almeno due entro un anno o di almeno tre entro un biennio o siano pari o superiori a quattro complessivamente a prescindere dalla loro cadenza temporale.

La determinazione e l’applicazione della sanzione è operata dalla Società in forma di delibera del suo organo amministrativo, a seguito di contraddittorio con la persona cui sia imputata la condotta, ed è impugnabile nelle forme e secondo i termini propri delle impugnazioni di tale atto.

In ogni caso, la Società si riserva la proposizione di denuncia / querela, così come l’eventuale costituzione di parte civile, contro la persona cui sia imputabile la condotta, nonché la proposizione delle opportune azioni anche civilistiche per il risarcimento dei danni.

Restano salvi tutti i diritti e le azioni in capo alla persona offesa o al danneggiato diversi dalla Società.

Quando il soggetto autore dell’infrazione è un minore, prima di proporre la sanzione, quantomeno per le infrazioni più gravi, il Responsabile Safeguarding si confronta con il presidio specifico della Federazione di appartenenza.

Art. 10 – Piano di formazione

L’attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Modello per la Safeguarding, è fondamentale ai fini dell’effettività del modello stesso ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione:

(i) della qualifica dei tesserati (allenatori, dirigenti, atleti etc.) e della loro età;

(ii) del livello di rischio dell’area in cui operano.

La società, anche tramite il Responsabile Safeguarding, cura la formazione sul Modello per la Safeguarding attraverso l’organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà aziendale, la diffusione di materiale didattico e l’organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

L’ingiustificata assenza all’attività di formazione da parte dei destinatari della stessa costituisce una violazione dei principi contenuti nel Modello per la Safeguarding nonché nel Codice di Condotta per la Safeguarding e, pertanto, potrà essere sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul sistema sanzionatorio.

Art. 11 – Norme finali

Il presente Regolamento è aggiornato dall’organo amministrativo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Federazione di appartenenza, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente della Federazione di appartenenza per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della Federazione di appartenenza.

Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere sottoposte all’organo amministrativo della Società e da questi approvate.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della Federazione di appartenenza, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.

Il presente Regolamento, approvato dall’organo amministrativo della Società, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Noventa Vicentina, 28 agosto 2024

Associazione Decimo Grado Climbin

                                                                        Il Presidente del Consiglio Direttivo

                                                                        Anita Masiero

Allegato A – CODICE ETICO E DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

È diritto fondamentale dei Tesserati essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e da ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, da disabilità, dall’età, dall’identità di genere, dall’orientamento sessuale, dalla lingua, dalle opinioni politiche, dalla religione, dalle condizioni patrimoniali, di nascita, fisiche, intellettive, relazionali o sportive. Il diritto alla salute ed al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, in particolare come descritti dal Modello Organizzativo adottato dalla Società.

A.   Norme di condotta generali

I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva devono:

      adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;

      astenersi dall’adottare condotte quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un’altra persona;

      evitare atteggiamenti nei confronti di altri che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;

      agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;

      astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;

      usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli offensivi o abusivi;

      comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto evitando condotte inappropriata o sessualmente provocante;

      astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all’attività istituzionale o comunque all’organizzazione dell’attività sportiva;

      perseguire il rispetto dei principi indicati nel Modello Organizzativo della Società, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;

      astenersi dall’organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale;

      agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo

      evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

B.    Doveri e obblighi dei Tesserati

I Tesserati devono:

      comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri Tesserati;

      astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

      garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

      impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi;

      impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;

      prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

      astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive;

      collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

      segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

C.   Doveri e obblighi dei Dirigenti Sportivi e dei Tecnici

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

      agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

      astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori;

      contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, specie se minori;

      evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, specie se minori;

      promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

      porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;

      organizzare l’attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, ovvero facendo in modo che durante l’attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, vi sia sempre la presenza di un responsabile della società, evitando di accompagnare i minori a casa o facendo in modo che se ciò sia necessario che vi sia sempre la presenza di un componente dello staff;

      astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;

       astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore;

      impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

      segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

      dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

      sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati;

      conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di Safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

      segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società e/o al Safeguarding Office della Federazione situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

D.   Doveri e obblighi degli Atleti

Gli Atleti devono:

      rispettare il principio di solidarietà tra Atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

      rispettare la funzione educativa e formativa dei Dirigenti sportivi e dei Tecnici;

      mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

      evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

      astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile Safeguarding e/o al Safeguarding Office della Federazione;

      segnalare senza indugio al Responsabile contro le violenze, abusi e discriminazioni nominato dalla società e/o al Safeguarding Office della Federazione situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

E.    Procedure di selezione degli operatori sportivi

Allorquando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, la Società richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

F.    Comportamento in presenza di una possibile condotta rilevante

Tutti i Tesserati devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società o al Safeguarding Office della Federazione attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità indicate sul sito federale.

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Office della Federazione.

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società.

G.   Riservatezza

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società e il Safeguarding Office della Federazione sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale. L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.